2 CPC-TI il perito esegue i suoi accertamenti in base agli atti e alle risultanze di causa e, se necessario, può chiedere al giudice di autorizzare l’acquisizione di ulteriori prove nel rispetto del contraddittorio. La norma non specifica a quali condizioni il giudice può concedere tale autorizzazione e specificatamente se la stessa è subordinata alla diligenza processuale della parte interessata. L’orientamento giurisprudenziale, con riferimento alla perizia ordinata d’ufficio dal giudice è chiaro: l’eventuale negligenza processuale della parte interessata non preclude questa facoltà del giudice, né quella di ordinare – sempre d’ufficio – la produzione dei documenti necessari.