Inoltre, al più tardi una volta ricevuta la perizia, essa potrà, se del caso, nell’ambito di un eventuale completamento del referto, prendere posizione in merito. 3.5 Alla luce di quanto sopra esposto, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile non appare dato e il gravame deve essere dichiarato inammissibile. 4. Abbondanzialmente si rileva che, comunque sia, anche nel merito il reclamo sarebbe da respingere. Giusta l’art. 249 cpv. 2 CPC-TI il perito esegue i suoi accertamenti in base agli atti e alle risultanze di causa e, se necessario, può chiedere al giudice di autorizzare l’acquisizione di ulteriori prove nel rispetto del contraddittorio.