c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 23 luglio 2012, sicché, considerata la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e ritenuto che il 25 agosto 2012 cadeva di sabato (art. 142 cpv. 3 CPC), il gravame qui in esame, datato 27 agosto 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. 3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.