Rimproverano quindi al Pretore di aver violato il principio attitatorio e il diritto al contradditorio della parte convenuta ammettendo al carteggio processuale l’ulteriore documentazione prodotta, privando i convenuti dal prendere posizione sui singoli documenti. Osservano inoltre che non è compito del perito colmare la negligenza processuale di una parte. Con osservazioni 21 settembre 2012 l’attore ha postulato la reiezione del reclamo. considerato in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).