Con reclamo 27 agosto 2012 i convenuti si aggravano contro la decisione 4 luglio 2012, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la richiesta del perito di produrre ulteriore documentazione e di estromettere dagli atti i documenti prodotti dall’attore in data 14 giugno 2012. Evidenziano che l’attore ha omesso sia di produrre tale documentazione con gli atti di causa sia di chiederla in edizione a terzi. Rimproverano quindi al Pretore di aver violato il principio attitatorio e il diritto al contradditorio della parte convenuta ammettendo al carteggio processuale l’ulteriore documentazione prodotta, privando i convenuti dal prendere posizione sui singoli documenti.