E ora sul reclamo 27 agosto 2012 della parte convenuta contro l’ordinanza 4 luglio 2012 con la quale il Pretore ha ammesso l’assunzione nell’incarto dei documenti prodotti da CO 1 in data 14 giugno 2012; ritenuto in fatto: A. Con petizione 29 aprile 2010 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1, RE 2 e RE 3 al pagamento di un importo di fr. 82'000.- a titolo di risarcimento danni e torto morale. Con risposta 10 ottobre 2010 i convenuti si sono opposti alla domanda attorea, di cui hanno chiesto l’integrale reiezione. Con replica 11 novembre 2010 e duplica 15 dicembre 2010 le parti hanno in sostanza ribadito le proprie opposte tesi di fatto e diritto e le rispettive domande di causa.