{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-67_2012-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112409&nX40_KEY=4711121&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84d3b3dc1568d2797f2b9f4f2cd60380"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2012.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.10.2012 13.2012.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:21:22", "Checksum": "1ea20b728684ce744faa055c43730c7d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.10.2012 13.2012.67\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n\n4. Abbondanzialmente si rileva che, comunque sia, anche nel merito il reclamo sarebbe da respingere. Giusta l’art. 249 cpv. 2 CPC-TI il perito esegue i suoi accertamenti in base agli atti e alle risultanze di causa e, se necessario, può chiedere al giudice di autorizzare l’acquisizione di ulteriori prove nel rispetto del contraddittorio. La norma non specifica a quali condizioni il giudice può concedere tale autorizzazione e specificatamente se la stessa è subordinata alla diligenza processuale della parte interessata. L’orientamento giurisprudenziale, con riferimento alla perizia ordinata d’ufficio dal giudice è chiaro: l’eventuale negligenza processuale della parte interessata non preclude questa facoltà del giudice, né quella di ordinare – sempre d’ufficio – la produzione dei documenti necessari. In sintesi, se il giudice opta per la via “interventista”, allora deve perseguirla fino in fondo e mettere il perito nella condizione di potere svolgere l’incarico, facendo capo ai documenti necessari. Per quanto riguarda invece la perizia chiesta dalle parti e ammessa dal giudice – come nel caso concreto – il quesito è se adottare il medesimo regime valido per la prova d’ufficio. Nel primo caso la negligenza della parte non costituirebbe più alcuna preclusione alla facoltà del giudice di ammettere le nuove prove ex art. 249 cpv. 2 CPC. Invece, nella seconda ipotesi varrebbe la regola generale per cui ogni intervento d’ufficio del giudice (in procedimenti attitatori come quello presente) non solo è facoltativo, ma neppure è volto a sanare negligenze processuali delle parti. Il problema non si pone quando la tecnicità e peculiarità dei documenti richiesti dal perito è tale da non potere muovere alla parte interessata alcun rimprovero per non averli prodotti a tempo debito. Ma anche al di fuori di queste ipotesi l’indirizzo giurisprudenziale sembra propendere per la prima scelta, ossia quello della parificazione. Non si vede, infatti, perché il giudice che, privilegiando la ricerca della verità materiale alla diligenza processuale delle parti, debba esserne impedito nel caso in cui l’iniziativa di chiedere la perizia è partita dalle parti e non d’ufficio da lui (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, 2000/2004, n. 423 ad art. 249, pag. 325-326). Se con l’esperimento della perizia vengono, incidentalmente, colmate delle “lacune” della condotta processuale di una parte, meglio è per questa parte, che in definitiva è comunque stata sufficientemente diligente da chiedere l’assunzione della perizia. In altre parole, una prova sana l’altra, ossia la perizia giudiziale sana la carente produzione documentale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, 2000/2004, m. 13 e n. 413 ad art. 247, con riferimenti alla giurisprudenza).\nVisto quanto precede, la decisione del Pretore di ammettere i documenti prodotti dall’attore in data 14 giugno 2012 nel carteggio processuale e di trasmetterli al perito giudiziario per il preventivo dei costi, non costituisce un’errata applicazione del diritto ai sensi dell’art. 320 CPC. La decisione regge pertanto alle critiche dei reclamanti, sicché il reclamo sarebbe da respingere anche nel merito.\n5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.\nGiusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti, in solido.\nAvendo l’attore dovuto inoltrare osservazioni, gli vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 27 agosto 2012 di RE 1, New RE 2 e RE 3 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 400.-, già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.\n3. Notificazione:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici a tergo\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}