{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-67_2012-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112409&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84d3b3dc1568d2797f2b9f4f2cd60380"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.10.2012 13.2012.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:05", "Checksum": "8efecc12bf48a9e1d0086b48d5bb97ec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.10.2012 13.2012.67\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n\n3.2.4 Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);\n3.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.\n3.4 Nel caso in rassegna il reclamante individua il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile nel fatto che il Pretore ha dato ai reclamanti unicamente la possibilità di formulare osservazioni in merito al principio di ammettere i documenti richiesti dal perito, ma non di prendere visione e posizione sui singoli documenti effettivamente prodotti dall’attore prima della trasmissione al Servizio Accertamento Medico, violando così il loro diritto di essere sentito. Sostengono che i documenti sono tutt’altro che accessori, ragione per cui il pregiudizio non potrà essere sanato in un secondo momento.\nPer costante giurisprudenza di questa Camera, non è di regola dato alcun pregiudizio per il solo fatto che vi possa essere la mera ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo, ciò considerato che il rischio processuale è insito in ogni procedimento giudiziario. Con la sentenza finale le domande, in concreto quelle di parte convenuta, potrebbero, infatti, essere accolte e così riparare un eventuale pregiudizio. Per quanto riguarda la possibilità di esprimersi sul contenuto dei documenti di cui trattasi, basterà rilevare che il Pretore non ha ancora proceduto alla nomina del perito, sicché non è escluso che egli dia ancora la possibilità alla parte convenuta di esprimersi sui medesimi. Inoltre, al più tardi una volta ricevuta la perizia, essa potrà, se del caso, nell’ambito di un eventuale completamento del referto, prendere posizione in merito.\n3.5 Alla luce di quanto sopra esposto, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile non appare dato e il gravame deve essere dichiarato inammissibile."}