{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-67_2012-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112409&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84d3b3dc1568d2797f2b9f4f2cd60380"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.10.2012 13.2012.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:05", "Checksum": "8efecc12bf48a9e1d0086b48d5bb97ec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.10.2012 13.2012.67\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.40 (azione creditoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 29 aprile 2010 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1 RE 2 RE 3\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 27 agosto 2012 della parte convenuta contro l’ordinanza 4 luglio 2012 con la quale il Pretore ha ammesso l’assunzione nell’incarto dei documenti prodotti da CO 1 in data 14 giugno 2012;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 29 aprile 2010 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1, RE 2 e RE 3 al pagamento di un importo di fr. 82'000.- a titolo di risarcimento danni e torto morale.\nCon risposta 10 ottobre 2010 i convenuti si sono opposti alla domanda attorea, di cui hanno chiesto l’integrale reiezione.\nCon replica 11 novembre 2010 e duplica 15 dicembre 2010 le parti hanno in sostanza ribadito le proprie opposte tesi di fatto e diritto e le rispettive domande di causa.\nB. In occasione dell’udienza preliminare 14 febbraio 2011 l’attore ha preliminarmente dichiarato di desistere dalla pretesa di risarcimento per la parte di danno già coperta dalle prestazioni assicurative (fr. 26'213.35). Per il resto le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande, contestando quelle avversarie e notificando i rispettivi mezzi di prova che sono stati ammessi dal Pretore con ordinanza in calce al verbale.\nC. Il 9 settembre 2011 l’attore ha presentato i quesiti peritali intesi ad accertare i danni subìti alla dentatura e al piede. Con lettera 23 maggio 2012 la Pretura di Mendrisio Sud ha chiesto al Servizio Accertamento Medico un preventivo dei costi peritali, inviando gli atti di causa, i documenti prodotti dalle parti e i quesiti peritali.\nCon lettera 28 maggio 2012 il Servizio Accertamento Medico del Centro di perizie mediche dell’Ospedale di Bellinzona - al quale il Pretore si era rivolto per avere un preventivo dei costi peritali - ha rilevato che, dal lato strettamente medico e odontoiatrico, la documentazione agli atti era insufficiente per rispondere in modo esauriente e qualitativo ai quesiti peritali posti, ragione per cui ha chiesto di completare l’incarto con ulteriore documentazione. In data 31 maggio 2012 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per presentare osservazioni in merito, termine successivamente prorogato di 15 giorni. Con scritto 14 giugno 2012 l’attore ha completato l’incarto producendo documenti redatti dall’OBV di Mendrisio, dal Dr. __________, dall’ORBV di Bellinzona e dal Dr. __________. Con lettera 27 giugno 2012 i convenuti si sono opposti al completamento, considerato che la documentazione in questione avrebbe già potuto e dovuto essere prodotta prima o perlomeno essere chiesta in edizione dall’attore.\nD. Con ordinanza 4 luglio 2012 il Pretore ha ammesso i nuovi documenti prodotti dall’attore. Il 25 luglio 2012 il Servizio Accertamento Medico, rilevato che nonostante i nuovi documenti la documentazione era ancora incompleta, ha quantificato i costi peritali in fr. 10'000.-.\nE. Con reclamo 27 agosto 2012 i convenuti si aggravano contro la decisione 4 luglio 2012, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la richiesta del perito di produrre ulteriore documentazione e di estromettere dagli atti i documenti prodotti dall’attore in data 14 giugno 2012. Evidenziano che l’attore ha omesso sia di produrre tale documentazione con gli atti di causa sia di chiederla in edizione a terzi. Rimproverano quindi al Pretore di aver violato il principio attitatorio e il diritto al contradditorio della parte convenuta ammettendo al carteggio processuale l’ulteriore documentazione prodotta, privando i convenuti dal prendere posizione sui singoli documenti. Osservano inoltre che non è compito del perito colmare la negligenza processuale di una parte.\nCon osservazioni 21 settembre 2012 l’attore ha postulato la reiezione del reclamo.\nconsiderato\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione creditoria essendo stata avviata con petizione 29 aprile 2010, al procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI.\nL’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.\n2. L’ordinanza 4 luglio 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello."}