La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2012 di RE 1 è inammissibile. 2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto. 3. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante RE 1, sono poste interamente a suo carico. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 24 agosto 2012 alla controparte):