Rilevata l’impossibilità di visionare i documenti di cui trattasi, la convenuta avrebbe dovuto segnalare la questione al giudice, ciò che avrebbe permesso di risolvere immediatamente il problema, consentendole di verificare il contenuto e quindi di prendere posizione ancora con la duplica. In questa situazione, la sua opposizione alla produzione in forma cartacea dei documenti di cui trattasi non appare tutelabile dal profilo della buona fede processuale e appare pretestuosa.