La reclamante ritiene dato il pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto che essa non ha potuto esaminare il contenuto delle cartelle contestate nell’ambito dello scambio degli allegati scritti, ciò che le avrebbe permesso di poter sviluppare argomenti al riguardo, cosa che le sarebbe ora precluso. L’argomento della reclamante è pretestuoso, quando solo si consideri che il primo giudice ha esplicitamente previsto che “una volta acquisita tale versione cartacea, sarà data alla convenuta la facoltà di prendere posizione sulla stessa”. Di conseguenza, dal modo di procedere adottato non deriva alla reclamante pregiudizio di sorta.