Va comunque rilevato che l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012). 3. La reclamante ritiene dato il pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto che essa non ha potuto esaminare il contenuto delle cartelle contestate nell’ambito dello scambio degli allegati scritti, ciò che le avrebbe permesso di poter sviluppare argomenti al riguardo, cosa che le sarebbe ora precluso.