Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. 2.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico. 2.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv.