Il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni. considerato in diritto: 1. L’ordinanza 20 luglio 2012, oggetto del presente reclamo, costituisce una decisione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alle parti il 20 luglio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 24 agosto 2012, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.