{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-66_2012-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112407&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a95555d6e21ac4c7dc573e2e6beec5ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.09.2012 13.2012.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:02", "Checksum": "0a76d710ef923f7e21e768f126509997", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.09.2012 13.2012.66\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n\n2.4 Nel caso in rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare se la decisione impugnata comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi necessario verificare se il reclamo sia fondato, vale a dire se la decisione sia frutto di un’applicazione errata del diritto o di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Va comunque rilevato che l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012).\n3. La reclamante ritiene dato il pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto che essa non ha potuto esaminare il contenuto delle cartelle contestate nell’ambito dello scambio degli allegati scritti, ciò che le avrebbe permesso di poter sviluppare argomenti al riguardo, cosa che le sarebbe ora precluso.\nL’argomento della reclamante è pretestuoso, quando solo si consideri che il primo giudice ha esplicitamente previsto che “una volta acquisita tale versione cartacea, sarà data alla convenuta la facoltà di prendere posizione sulla stessa”.\nDi conseguenza, dal modo di procedere adottato non deriva alla reclamante pregiudizio di sorta. In mancanza di un pregiudizio, il reclamo è quindi inammissibile.\n4.Di transenna si rileva ancora che, nell’ambito della replica, la reclamante si è limitata a sostenere “… che l’attrice non produce in causa alcunché di rilevante, se non un ammasso di documenti su supporto informatico, spesso in doppio, del tutto irrilevanti ai fini di causa, in parte illeggibili (e quindi non visionabili dalla controparte, che ne è impedita nell’esame e nella loro eventuale contestazione) e che non possono neppure essere sottoposti a\nun teste per verifica …” (replica pag. 5). Nella medesima memoria, essa ha fatto abbondante riferimento ai vari documenti contenuti proprio nel CD doc. R, contestandone in particolare il valore probatorio, ma non ha indicato quali documenti fossero illeggibili, né ha precisato che gli stessi erano contenuti proprio nel doc. R, né la cosa appare evidente. Rilevata l’impossibilità di visionare i documenti di cui trattasi, la convenuta avrebbe dovuto segnalare la questione al giudice, ciò che avrebbe permesso di risolvere immediatamente il problema, consentendole di verificare il contenuto e quindi di prendere posizione ancora con la duplica. In questa situazione, la sua opposizione alla produzione in forma cartacea dei documenti di cui trattasi non appare tutelabile dal profilo della buona fede processuale e appare pretestuosa.\n5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.-. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.\nLa presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2012 di RE 1 è inammissibile.\n2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.\n3. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante RE 1, sono poste interamente a suo carico.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 24 agosto 2012 alla controparte):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con i limiti dall’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}