{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-66_2012-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112407&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a95555d6e21ac4c7dc573e2e6beec5ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.09.2012 13.2012.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:02", "Checksum": "0a76d710ef923f7e21e768f126509997", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.09.2012 13.2012.66\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.150 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 23 novembre 2011 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35'600.- oltre accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di\n__________;\ne ora sul reclamo 24 agosto 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 20 luglio 2012;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 23 novembre 2011 lo CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 35'600.- oltre accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. Parte attrice afferma di aver fornito alla convenuta prestazioni ingegneristiche nell’ambito della ristrutturazione della “Fabbrica __________” di __________, per le quali ha emesso una fattura di fr. 60'646.-. A seguito del pagamento di acconti per complessivi fr. 25'000.-, è rimasto scoperto il saldo di fr. 35'646.-, oggetto di causa.\nCon risposta 15 marzo 2012 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione, lamentando un’imperfetta esecuzione dei compiti affidati all’attrice. La convenuta si duole in particolare della mancata consegna dei piani di lavoro, che avrebbe comportato ingenti costi e perdite di tempo nella realizzazione dell’opera.\nCon gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni.\nB. Al dibattimento del 12 luglio 2012 la parte convenuta ha, tra l’altro, rilevato che il CD doc. R prodotto da controparte con la replica contiene delle cartelle che non sono leggibili se non attraverso programmi specifici. Il Pretore aggiunto ha verificato seduta stante che, effettivamente, tre cartelle (“punzonamento”, “piani architetto” e “statica”) non sono leggibili con il sistema informatico in uso alla Pretura. Preso atto della richiesta dell’attrice di produrre in forma cartacea i documenti rilevanti delle cartelle non leggibili, nonché dell’opposizione della convenuta a siffatta produzione, con ordinanza 20 luglio 2012 il primo giudice ha ritenuto ammissibile il doc. R, assegnando alla parte attrice un termine di 15 giorni per produrre agli atti, in forma cartacea, il contenuto delle tre cartelle menzionate.\nC. Con reclamo 20 luglio 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione, chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la stessa sia annullata e l’incarto retrocesso al primo giudice per nuova decisione, in subordine che il doc. R sia dichiarato inammissibile limitatamente ai documenti contenuti nelle cartelle “punzonamento”, “piani architetto” e “statica”.\nIl reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni.\nconsiderato\nin diritto: 1. L’ordinanza 20 luglio 2012, oggetto del presente reclamo, costituisce una decisione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con\nreclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alle parti il 20 luglio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 24 agosto 2012, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n2.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.\n2.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.\n2.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319"}