600.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Avendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 20 agosto 2012 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare altresì alla controparte CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione (unitamente alle osservazioni 21 settembre 2012 alla reclamante):