Così il primo giudice ha la facoltà segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione della controparte, di entrambe le parti o eventualmente di terzi precludendone l’accesso, con relativo suggellamento dei documenti. Su richiesta del Pretore, la convenuta o il terzo potrà segnalare al giudice quali parti del documento prodotto meritino particolare tutela, indicandone i motivi. La decisione su quali siano le misure necessarie ed adeguate spetta al giudice di prime cure, non è di competenza dell’autorità di reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 156, pag. 761; Passadelis, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 e segg.