Giusta l’art. 156 CPC, se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provvedimenti necessari alla loro tutela. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari, il Pretore deve quindi adottare le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i bisogni della causa. Così il primo giudice ha la facoltà segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione della controparte, di entrambe le parti o eventualmente di terzi precludendone l’accesso, con relativo suggellamento dei documenti.