richiami e la perizia offerti dalla parte convenuta (dispositivo n. 3). D. Con reclamo 20 agosto 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare il dispositivo n. 2. E. Con osservazioni 21 settembre 2012 la parte attrice ha chiesto in via principale che il reclamo sia dichiarato inammissibile, non essendo dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, mentre in via subordinata ne ha chiesto la reiezione. F. Con ordinanza 10 settembre 2012 il Presidente della terza Camera civile ha ritenuto non essere il caso di concedere effetto sospensivo al reclamo. considerato in diritto: