{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-63_2012-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112406&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89646d05b53080c5e997ce16ad6121b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.09.2012 13.2012.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile - interessi degni di protezione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:03", "Checksum": "23ad302fb4e3f11b7a65d38f1c003307", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.09.2012 13.2012.63\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile - interessi degni di protezione\n\n\n2.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.\n2.4 Nel caso in rassegna la reclamante rimprovera al Pretore di aver ammesso il richiamo indeterminato dalla F__________ del fascicolo riguardante la vicenda H__________ contro RE 1, concedendo all’attore la possibilità di visionare documentazione estranea alla sua relazione bancaria, ciò che costituirebbe un’inammissibile “fishing expedition”. Il primo giudice ha di fatto ordinato il richiamo dell’intero fascicolo in questione (dispositivo n. 2), precisando però chiaramente nei considerandi che “con riferimento alla vicenda __________, quanto qui interessa è unicamente sapere se e quale impatto ha avuto sull’attore rispettivamente sui veicoli ed i conti che vi fanno capo. Di conseguenza vanno escluse amministrazioni probatorie a 360 gradi, che del resto violano, in ampia misura, il divieto dell’inquisizione”. Fondamentale per la presente procedura è dunque unicamente sapere quali conseguenze la vicenda H__________ ha avuto sul patrimonio dell’attore. Irrilevanti sono invece le singole relazioni con gli altri clienti coinvolti. Ciò posto, la rilevanza del mezzo di prova non può essere esclusa a priori. È pur vero che se venissero rivelati i nomi degli altri clienti della banca – gli stessi essendo a loro volta tutelati dal diritto bancario – ciò potrebbe ledere i loro legittimi interessi e causare un danno economico alla convenuta, ragione per cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.\n2.5 Giusta l’art. 156 CPC, se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provvedimenti necessari alla loro tutela. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari, il Pretore deve quindi adottare le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i bisogni della causa. Così il primo giudice ha la facoltà segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione della controparte, di entrambe le parti o eventualmente di terzi precludendone l’accesso, con relativo suggellamento dei documenti. Su richiesta del Pretore, la convenuta o il terzo potrà segnalare al giudice quali parti del documento prodotto meritino particolare tutela, indicandone i motivi. La decisione su quali siano le misure necessarie ed adeguate spetta al giudice di prime cure, non è di competenza dell’autorità di reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 156, pag. 761; Passadelis, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 e segg. ad art. 156; Leu, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 12 e segg. ad art. 156; Guyan, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 5 e segg. ad art. 156). Su questo punto il reclamo deve dunque essere respinto.\n3. Il reclamo deve inoltre essere respinto anche nella misura in cui la reclamante rimprovera al Pretore di aver violato l’art. 150 CPC. Il Pretore è libero di assumere tutte le prove che egli ritiene necessarie per l’emanazione della decisione (istituto dell’apprezzamento anticipato delle prove). Evidentemente il primo giudice non ha ritenuto sufficiente la parziale ammissione della convenuta né il riassunto della decisione F__________ visionabile in internet, ragione per cui ha deciso di sottoporre la questione al vaglio probatorio, ordinando per l’appunto il richiamo del fascicolo menzionato, precisando nei considerandi, come visto sopra, che “con riferimento alla vicenda __________, quanto qui interessa è unicamente sapere se e quale impatto ha avuto sull’attore rispettivamente sui veicoli ed i conti che vi fanno capo. Di conseguenza vanno escluse amministrazioni probatorie a 360 gradi, che del resto violano, in ampia misura, il divieto dell’inquisizione”. L’istanza d’appello non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del primo giudice, che ha proceduto correttamente, rendendo attente le parti della problematica e limitando già a priori l’ammissibilità e l’estensione della prova. Di conseguenza, contrariamente a quanto adombra la reclamante, il modo di procedere del primo giudice non costituisce un’errata applicazione del diritto."}