{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-63_2012-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112406&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89646d05b53080c5e997ce16ad6121b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.09.2012 13.2012.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile - interessi degni di protezione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:03", "Checksum": "23ad302fb4e3f11b7a65d38f1c003307", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.09.2012 13.2012.63\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile - interessi degni di protezione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.117 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 settembre 2011 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 20 agosto 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 7 agosto 2012 con cui il Pretore ha ammesso alcuni mezzi di prova, respingendone altri;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 29 settembre 2011 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 chiedendone la condanna al pagamento di € 1'200'000.- e fr. 55'749.80 oltre interessi a titolo di risarcimento danni.\nCon risposta 2 gennaio 2012 la convenuta ha postulato in via principale che la petizione sia dichiarata irricevibile, mentre in via subordinata ne ha postulato l’integrale reiezione.\nCon replica 5 marzo 2012 l’attore ha modificato la propria pretesa chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di € 1'206'292.- e fr. 55'749.80 oltre interessi. Con duplica 8 maggio 2012 la convenuta ha confermato la propria opposizione alle domande attoree.\nCon triplica spontanea 25 maggio 2012 l’attore si è opposto alle argomentazioni in duplica della convenuta. Con quadruplica spontanea 20 giugno 2012 la convenuta ha ribadito le eccezioni e contestazioni sollevate.\nB. All’udienza prime arringhe 22 giugno 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande ed allegazioni e hanno notificato i relativi mezzi di prova. La parte attrice ha chiesto l’audizione di alcuni testi, il richiamo di documenti dalla convenuta e da terzi, in particolare dalla F__________, l’interrogatorio delle parti e due perizie. La parte convenuta ha invece domandato l’assunzione di due testi, l’interrogatorio di parte attrice, l’edizione documenti da terzi e la perizia.\nC. Con ordinanza sulle prove 7 agosto 2012 il Pretore ha ammesso – per il momento (cfr. dispositivo n. 4) – tutte le audizioni testimoniali, l’interrogatorio della parte convenuta assegnando all’attore un termine di 30 giorni per proporre le domande rogatoriali, l’edizione documenti dalla convenuta assegnando alla stessa un termine di 30 giorni per produrli, l’edizione documenti da __________, __________ e __________, le perizie attore (dispositivo n. 1), nonché il richiamo dalla F__________ del fascicolo riguardante la vicenda H__________ contro RE 1, assegnando al terzo un termine di 30 giorni per formulare osservazioni o produrre la documentazione (dispositivo n. 2), mentre ha respinto i richiami e la perizia offerti dalla parte convenuta (dispositivo n. 3).\nD. Con reclamo 20 agosto 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare il dispositivo n. 2.\nE. Con osservazioni 21 settembre 2012 la parte attrice ha chiesto in via principale che il reclamo sia dichiarato inammissibile, non essendo dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, mentre in via subordinata ne ha chiesto la reiezione.\nF. Con ordinanza 10 settembre 2012 il Presidente della terza Camera civile ha ritenuto non essere il caso di concedere effetto sospensivo al reclamo.\nconsiderato\nin diritto: 1. L’ordinanza sulle prove 7 agosto 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta l’8 agosto 2012, sicché, tenuto conto che il 18 agosto cadeva di sabato (art. 142 cpv. 3 CPC), il gravame qui in esame, datato 20 agosto 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n2.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile relativo all’ammissione da parte del Pretore del richiamo dalla F__________ del fascicolo riguardante la vicenda H__________ contro RE 1.\n2.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico."}