La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Le parti non avendo indicato il valore litigioso, che in concreto non è noto, il ricorrente dovrà indicarlo nel ricorso.