I reclamanti rimproverano al Pretore di aver attribuito ripetibili a R__________ , persona da essi mai chiamata in causa. Vero è che il Pretore è incorso in un manifesto errore redazionale, scrivendo R__________ invece di AO 6. Egli ha tuttavia tempestivamente proceduto alla rettifica con decisione 25 luglio 2012. Da questo modo di procedere - esplicitamente previsto dall’art. 334 CPC - ai reclamanti non è derivato discapito alcuno, né essi peraltro lo pretendono. Essi neppure indicano perché, così facendo, il Pretore avrebbe applicato in modo errato il diritto. Anche su questo punto il reclamo è quindi sprovvisto di buon fondamento.