Contrariamente a quanto asseriscono i reclamanti, tale proposta non è però stata accettata in quella sede, non dai convenuti, ma neppure dall’istante. Il verbale d’udienza indica chiaramente che le parti avevano tempo fino al 13 febbraio 2012 per prendere posizione sulla proposta stessa. Di questa situazione era consapevole anche l’istante, tanto che l’avv. __________, preso atto che i convenuti non avevano accettato la proposta transattiva, con lettera 13 febbraio 2012 scriveva al Pretore, precisando che “per informazione le comunico che la mia cliente avrebbe accettato la transazione”.