Considerato che in data 20 giugno 2012 AP 2 ha chiesto l’annullamento della procedura da essa stessa promossa, la decisione del Pretore di porle a carico le spese processuali appare corretta. 7. I reclamanti non ritengono ammissibile il modo di procedere del primo giudice perché, a loro dire, tutte le parti avevano accettato la transazione giudiziale proposta dal Pretore, ma successivamente le parti convenute se la sarebbero “rimangiata”. A torto. Vero è che, all’udienza, il Pretore ha sottoposto alle parti una proposta transattiva. Contrariamente a quanto asseriscono i reclamanti, tale proposta non è però stata accettata in quella sede, non dai convenuti, ma neppure dall’istante.