Proposto da AP 1, il gravame è quindi inammissibile. 6. L’abbandono della procedura da parte dell’istante costituisce desistenza, sicché la stessa dev’essere stralciata dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC). La parte desistente è considerata soccombente e, di principio, deve assumere il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), di cui fanno parte anche le ripetibili (art. 95 CPC). Considerato che in data 20 giugno 2012 AP 2 ha chiesto l’annullamento della procedura da essa stessa promossa, la decisione del Pretore di porle a carico le spese processuali appare corretta.