ad art. 319 CPC). Poiché le domande di provvedimenti cautelari sono trattate con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC per l’appello e art. 321 cpv. 2 CPC per il reclamo). Per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo - e ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447) - da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 10 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 2 CPC). 2.