1 CPC nei confronti di RA 1. In data 17 agosto gli appellanti hanno presentato personalmente l’atto emendato, senza quindi più farsi rappresentare da RA 1. L’appello non è stato intimato alla controparte. Considerato in diritto: 1. Per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante appello se il valore litigioso è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC) oppure mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC) se tale importo non è raggiunto (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 8. ad art. 319 CPC).