{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-61_2012-09-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112405&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da966609100b0d9a583925654a137d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.09.2012 13.2012.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese processuali e ripetibili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:02", "Checksum": "d9c5da99636ae24b1f3d0685ea784a1e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.09.2012 13.2012.61\nRegesto:\nSpese processuali e ripetibili\n\n\n7. I reclamanti non ritengono ammissibile il modo di procedere del primo giudice perché, a loro dire, tutte le parti avevano accettato la transazione giudiziale proposta dal Pretore, ma successivamente le parti convenute se la sarebbero “rimangiata”. A torto. Vero è che, all’udienza, il Pretore ha sottoposto alle parti una proposta transattiva. Contrariamente a quanto asseriscono i reclamanti, tale proposta non è però stata accettata in quella sede, non dai convenuti, ma neppure dall’istante. Il verbale d’udienza indica chiaramente che le parti avevano tempo fino al 13 febbraio 2012 per prendere posizione sulla proposta stessa. Di questa situazione era consapevole anche l’istante, tanto che l’avv. __________, preso atto che i convenuti non avevano accettato la proposta transattiva, con lettera 13 febbraio 2012 scriveva al Pretore, precisando che “per informazione le comunico che la mia cliente avrebbe accettato la transazione”. In tale situazione, attribuire alla firma del verbale valenza di accettazione della transazione significa travisarne in modo inammissibile il contenuto. Fondato su quest’argomenti, il reclamo appare pretestuoso.\n8. I reclamanti rimproverano al Pretore di aver attribuito ripetibili a R__________ , persona da essi mai chiamata in causa. Vero è che il Pretore è incorso in un manifesto errore redazionale, scrivendo R__________ invece di AO 6. Egli ha tuttavia tempestivamente proceduto alla rettifica con decisione 25 luglio 2012. Da questo modo di procedere - esplicitamente previsto dall’art. 334 CPC - ai reclamanti non è derivato discapito alcuno, né essi peraltro lo pretendono. Essi neppure indicano perché, così facendo, il Pretore avrebbe applicato in modo errato il diritto. Anche su questo punto il reclamo è quindi sprovvisto di buon fondamento.\n9. I reclamanti sostengono poi che sia loro dovuta una spiegazione per il fatto che il Pretore ha attribuito fr. 2'500.- di ripetibili al solo AO 6 e fr. 2'200.- complessivamente agli altri convenuti. A prescindere dall’ammissibilità del reclamo su questo punto, basterà rilevare che il Pretore ha ben spiegato nell’ultimo considerando della decisione impugnata - al quale si può tranquillamente rinviare - a cosa è dovuta la differenza.\n10. Per i motivi che precedono l’appello (recte: reclamo), infondato in tutti i suoi punti, dev’essere respinto.\nLe spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Essa prevede per decisioni su reclamo del Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14 LTG).\nNel caso concreto le spese processuali per questa decisione sono fissate fr. 300.- e poste interamente a carico dei reclamanti, interamente soccombenti. Non si assegnano ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a inoltrare osservazioni.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. L’appello (recte: reclamo) 4/17 agosto 2012 di AP 1 è inammissibile.\n2. L’appello (recte: reclamo) 4/17 agosto 2012 di AP 2 è respinto.\n3. Le spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico di AP 2 e AP 1 in solido.\n4. Notificazione (unitamente all’appello 4/17 agosto 2012 alla controparte):\n-\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Le parti non avendo indicato il valore litigioso, che in concreto non è noto, il ricorrente dovrà indicarlo nel ricorso."}