{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-61_2012-09-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112405&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da966609100b0d9a583925654a137d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.09.2012 13.2012.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese processuali e ripetibili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:02", "Checksum": "d9c5da99636ae24b1f3d0685ea784a1e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.09.2012 13.2012.61\nRegesto:\nSpese processuali e ripetibili\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano 19 settembre 2012\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire sull’appello 4 agosto 2012 di\nAP 2\nAP 1\ngià rappresentati da RA 1\ncontro la decisione 25 luglio 2012 con la quale il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa inc. n. CA.2011.37 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24 novembre 2011 da AP 2\n|\n|\ncontro |\n|||\n|\n|\n|\n|\n||\n|\n|\nAO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 tutti patrocinati dall’ PA 1\nAO 6 patrocinato dall’ PA 2\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nRitenuto\nin fatto: A. Con istanza 24 novembre 2011 AP 2, allora rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto che fosse ordinata l’immediata interruzione dei lavori in corso d’esecuzione sul fondo part. n. __________ di __________.\nCon decisione 25 novembre 2011 il Pretore, ritenuto che a un esame sommario il buon fondamento della richiesta dell’istante non appariva verosimile, ha respinto la domanda supercautelare e citato le parti all’udienza 2 febbraio 2012 dove, sentite le parti, ha proposto una transazione giudiziale, assegnando loro un termine scadente il 13 febbraio 2012 per prendere posizione in merito. La proposta transattiva non è stata accettata dai convenuti.\nB. Preso atto dello scritto 20 giugno 2012 con il quale AP 2 ha chiesto l’annullamento della procedura di cui trattasi, sentite le controparti, il Pretore, con decisione 25 luglio 2012 ha stralciato la causa dai ruoli per desistenza, ponendo a carico dell’istante fr. 300.- di spese di giudizio, con l’obbligo di rifondere al convenuto R__________ fr. 2'500.- e agli altri convenuti complessivamente fr. 2'200.- per ripetibili.\nConstatato un errore di scrittura nel dispositivo della sentenza - avendo attribuito ripetibili erroneamente a R__________ invece che a AO 6 - con decisione 27 luglio 2012 il Pretore ha proceduto alla sua rettifica.\nC. Con appello 2 agosto 2012, AP 2 e AP 1 hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell’incarto al Pretore per nuova decisione.\nD. Con ordinanza 9 agosto 2012, rilevato il contenuto inutilmente polemico e offensivo dell’appello firmato da RA 1 quale rappresentante degli istanti, il presidente della terza Camera civile, in applicazione dell’art. 132 CPC ha assegnato a AP 2 e AP 1 un termine di 10 giorni per presentare un atto conforme ai precetti del CPC. Con la medesima decisione è stato pronunciato un ammonimento ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 CPC nei confronti di RA 1.\nIn data 17 agosto gli appellanti hanno presentato personalmente l’atto emendato, senza quindi più farsi rappresentare da RA 1.\nL’appello non è stato intimato alla controparte.\nConsiderato\nin diritto: 1. Per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante appello se il valore litigioso è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC) oppure mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC) se tale importo non è raggiunto (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 8. ad art. 319 CPC). Poiché le domande di provvedimenti cautelari sono trattate con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC per l’appello e art. 321 cpv. 2 CPC per il reclamo).\nPer l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo - e ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447) - da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 10 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 2 CPC).\n2. Nel caso di cui trattasi, la decisione impugnata, intimata il 25 luglio 2012, è pervenuta a AP 2 il 27 luglio 2012, ragione per cui l’impugnativa qui in esame, datata 4 agosto 2012, è tempestiva e da questo punto di vista ammissibile.\nRilevato che il termine per procedere a emendare l’atto, assegnato con ordinanza 9 agosto 2012, è stato osservato, l’appello può essere esaminato.\n3. La decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese è parte della decisione finale. Trattandosi di una vertenza in materia di comproprietà, regolata dal CC, la trattazione del gravame competerebbe quindi nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n4. Già è stato precisato al considerando n. 1 che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo. Di conseguenza il gravame in oggetto è trattato quale reclamo, rimedio con il quale possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n5. AP 1 non è stato parte nella procedura avanti il Pretore. Egli non è di conseguenza legittimato ad aggravarsi contro la sentenza che non lo concerne. Proposto da AP 1, il gravame è quindi inammissibile.\n6. L’abbandono della procedura da parte dell’istante costituisce desistenza, sicché la stessa dev’essere stralciata dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC). La parte desistente è considerata soccombente e, di principio, deve assumere il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), di cui fanno parte anche le ripetibili (art. 95 CPC). Considerato che in data 20 giugno 2012 AP 2 ha chiesto l’annullamento della procedura da essa stessa promossa, la decisione del Pretore di porle a carico le spese processuali appare corretta."}