100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili; che la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo; Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 23 gennaio 2012 di RE 1 è inammissibile. 2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto. 3. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. 4. Intimazione (unitamente al reclamo 23 gennaio 2012 alla controparte):