che in via abbondanziale si osserva tuttavia che gli art. 273 e 278 CPC non concedono alle parti un diritto di poter presenziare personalmente alle udienze e il giudice può dispensarle d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento se impedite da malattia, età avanzata o altri gravi motivi, tra cui un’indispensabile assenza all’estero o fuori Cantone per lungo tempo o a grande distanza (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 278, pag. 1267; van de Graaf, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 3 ad art. 273 e n. 4 ad art. 278; Sutter-Somm/Lazic, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 22-23 ad art. 273;