che, nel caso in rassegna, la reclamante non si è in alcun modo confrontata con la decisione pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile; che, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che di per sé rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore;