che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente; che, di conseguenza, la causa di divorzio unilaterale promossa da CO 1, sulla quale si innesta l’istanza di modifica dei provvedimenti cautelari di cui trattasi, essendo pendente dal 14 settembre 2006 (inc. OA.2006.110), in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI; che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;