{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-5_2012-02-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110434&nX40_KEY=4921789&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4c48ba9c10c0769f02d2573e4a8b2b80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.02.2012 13.2012.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione del Pretore di dispensare la parte convenuta dal presenziare personalmente all'udienza di discussione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:47:25", "Checksum": "dce172cdc94d63df2bbe60bd89af6d70", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.02.2012 13.2012.5\nRegesto:\nReclamo contro decisione del Pretore di dispensare la parte convenuta dal presenziare personalmente all'udienza di discussione\n\n\nche, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che di per sé rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore;\nche in via abbondanziale si osserva tuttavia che gli art. 273 e 278 CPC non concedono alle parti un diritto di poter presenziare personalmente alle udienze e il giudice può dispensarle d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento se impedite da malattia, età avanzata o altri gravi motivi, tra cui un’indispensabile assenza all’estero o fuori Cantone per lungo tempo o a grande distanza (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 278, pag. 1267; van de Graaf, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 3 ad art. 273 e n. 4 ad art. 278; Sutter-Somm/Lazic, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 22-23 ad art. 273; Gusterer, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 273 e n. 7-9 ad art. 278; Dolge, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 3-4 ad art. 278; Siehr, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 4 ad art. 273);\nche nel caso concreto sono poi state salvaguardate le garanzie procedurali previste dall’art. 29 Cost., in particolare il diritto ad un equo processo, il diritto di difesa e il diritto di essere sentito della reclamante, avendo essa potuto senza problemi far valere i propri diritti per il tramite del suo patrocinatore di fiducia;\nche nella presente fattispecie la reclamante non ha neppure reso verosimile che la sua lunga assenza all’estero sia indispensabile, né che non le sarebbe stato possibile rientrare in Svizzera per tempo, anzi, essa ha preso la decisione di non voler rientrare dal __________, decisione questa che non può andare discapito dei diritti della contraparte, ragione per cui la decisione del Pretore di dispensare la reclamante dal presenziare personalmente all’udienza di discussione è corretta;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nche la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 23 gennaio 2012 di RE 1 è inammissibile.\n2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.\n3. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.\n4. Intimazione (unitamente al reclamo 23 gennaio 2012 alla controparte):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridice a tergo\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}