{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-5_2012-02-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110434&nX40_KEY=4921789&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4c48ba9c10c0769f02d2573e4a8b2b80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.02.2012 13.2012.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione del Pretore di dispensare la parte convenuta dal presenziare personalmente all'udienza di discussione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:47:25", "Checksum": "dce172cdc94d63df2bbe60bd89af6d70", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.02.2012 13.2012.5\nRegesto:\nReclamo contro decisione del Pretore di dispensare la parte convenuta dal presenziare personalmente all'udienza di discussione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire sul reclamo 23 gennaio 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\nnelle cause inc. n. CA.2012.1 e CA.2011.27 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord pendenti tra la reclamante e |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto e diritto: che con istanza 2 gennaio 2012 CO 1 ha chiesto la modifica del dispositivo n. 2 del decreto supercautelare del 15 ottobre 2005 di cui all’inc. DI.2005.151, nel senso di revocare e sopprimere l’uso dell’abitazione denominata “Casa __________”, di cui al mappale part. n. __________ RFD di __________, di sua integrale proprietà e assegnata a RE 1 e ai figli __________ e __________ , con l’ordine a quest’ultimi di restituirgli immediatamente l’uso della menzionata abitazione sotto la comminatoria dell’art. 292 Codice penale (inc. CA.2012.1);\nche con ordinanza 3 gennaio 2012 il Pretore ha citato le parti a comparire personalmente il giorno 25 gennaio 2012 per procedere all’udienza di discussione;\nche su richiesta del patrocinatore dell’istante, avv. PA 2, l’udienza è stata anticipata al 18 gennaio 2012;\nche con lettera 10 gennaio 2012 il legale della convenuta, avv. PA 1, ha chiesto il rinvio dell’udienza causa impegni pregressi, comunicando che la sua cliente sarebbe rientrata dal __________ soltanto in data 25 marzo 2012;\nche con ordinanza 11 gennaio 2012 il Pretore ha rinviato l’udienza al 25 gennaio 2012, dispensando RE 1 dalla comparsa personale;\nche su rinnovata richiesta dell’avv. PA 2, il Pretore, con ordinanza 16 gennaio 2012 ha spostato l’udienza al 1° febbraio 2012;\nche con scritto 17 gennaio 2012 l’avv. PA 1 ha domandato che alla sua cliente sia concessa la possibilità di assistere personalmente all’udienza;\nche con ordinanza 20 gennaio 2012 il Pretore ha confermato – sia per la summenzionata procedura inc. CA.2012.1, sia per la causa a procedura di provvedimenti cautelari inc. CA.2011.27, avviato con istanza 28 novembre 2011 da RE 1 nei confronti di CO 1 – che l’udienza di discussione per entrambe le procedure si sarebbe tenuta il 1° febbraio 2012 e che RE 1 era esonerata dal presenziare personalmente alla stessa;\nche con reclamo 23 gennaio 2012 RE 1 si aggrava contro le decisioni 11 rispettivamente 20 gennaio 2012, chiedendone la riforma nel senso di annullarle, facendo ordine al Pretore di fissare una nuova data per l’udienza di discussione posteriore al 25 marzo 2012;\nche il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, la causa di divorzio unilaterale promossa da CO 1, sulla quale si innesta l’istanza di modifica dei provvedimenti cautelari di cui trattasi, essendo pendente dal 14 settembre 2006 (inc. OA.2006.110), in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI;\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche le ordinanze 11, rispettivamente 20 gennaio 2012 con cui il Pretore ha confermato la data del 1° febbraio 2012 per l’udienza di discussione, dispensando RE 1 dal presenziare personalmente, sono delle disposizioni ordinatorie processuali, le quali, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, sono impugnabili con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto le decisioni impugnate sono pervenute al legale della reclamante il 12 rispettivamente il 23 gennaio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 23 gennaio 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;\nche trattandosi di due diverse decisioni, la reclamante avrebbe dovuto impugnarle con due gravami distinti;\nche si prescinde eccezionalmente dall’ordinare la disgiunzione dei reclami, i medesimi potendo essere esaminati congiuntamente per i motivi qui di seguito esposti;\nche il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);\nche, nel caso in rassegna, la reclamante non si è in alcun modo confrontata con la decisione pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;"}