300.- e sono poste a carico di quest’ultimo, soccombente; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili; Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 30 luglio 2012 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 30 luglio 2012 alla controparte):