c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello; che nel caso concreto l’ordinanza è stata intimata al convenuto il 26 luglio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 30 luglio 2012 e pervenuto a questa Camera il 2 agosto 2012, è tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile; che, nei casi in cui la legge non prevede espressamente l’impugnabilità di una decisione ordinatoria processuale, in applicazione dell’art. 319 lett. b CPC il reclamo è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);