che con ordinanza 26 luglio 2012 il Pretore, ritenuta giustificata l’istanza di rinvio, ha rimandato l’udienza a martedì 21 agosto 2012; che con reclamo 30 luglio 2012 RE 1 si aggrava contro la summenzionata ordinanza, chiedendone in via principale la riforma nel senso di mantenere l’udienza 31 luglio 2012 e di considerare ingiustificata un’eventuale mancata comparsa dell’attore; che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni; che l’ordinanza di rinvio 26 luglio 2012 è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.