{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-58_2012-08-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112089&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "642cafab57f6c7c48efd72a7813960f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.08.2012 13.2012.58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rinvio dell'udienza. 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SE.2012.2 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 29 febbraio 2012 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo di RE 1 contro l’ordinanza 26 luglio 2012 con la quale il Pretore ha accolto la richiesta 24 luglio 2012 formulata dall’attore e tendente ad ottenere il rinvio dell’udienza indetta per il 31 luglio 2012;\nritenuto\nin fatto e diritto: che con petizione 29 febbraio 2012 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Acquarossa;\nche con osservazioni 13 aprile 2012 RE 1 ha chiesto di “annullare il processo civile”;\nche nell’ambito della summenzionata procedura, al termine dell’udienza 21 giugno 2012, il Pretore ha citato le parti per martedì 31 luglio 2012 per procedere all’audizione testimoniale di __________ e agli interrogatori delle parti;\nche con scritto 24 luglio 2012 il patrocinatore di parte attrice ha chiesto il rinvio dell’udienza prevista per il 31 luglio 2012 a causa di improrogabili impegni di lavoro all’estero;\nche con ordinanza 26 luglio 2012 il Pretore, ritenuta giustificata l’istanza di rinvio, ha rimandato l’udienza a martedì 21 agosto 2012;\nche con reclamo 30 luglio 2012 RE 1 si aggrava contro la summenzionata ordinanza, chiedendone in via principale la riforma nel senso di mantenere l’udienza 31 luglio 2012 e di considerare ingiustificata un’eventuale mancata comparsa dell’attore;\nche il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;\nche l’ordinanza di rinvio 26 luglio 2012 è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto l’ordinanza è stata intimata al convenuto il 26 luglio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 30 luglio 2012 e pervenuto a questa Camera il 2 agosto 2012, è tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile;\nche, nei casi in cui la legge non prevede espressamente l’impugnabilità di una decisione ordinatoria processuale, in applicazione dell’art. 319 lett. b CPC il reclamo è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);\nche, nel caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la decisione pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione pretorile;\nche si osserva ad ogni modo che essendo il 31 luglio 2012 già trascorso, in punto alla domanda di mantenere l’udienza prevista per quella data, il reclamo è divenuto privo d’oggetto;\nche per quanto concerne la richiesta di obbligare l’attore “a produrre i documenti che provino l’impegno professionale inderogabile”, si osserva che spetta al Pretore, secondo il suo libero apprezzamento, di accertare se la domanda di rinvio è giustificata e di decidere in merito, ciò che il primo giudice ha fatto;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia – da anticiparsi dal reclamante – vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico di quest’ultimo, soccombente;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 30 luglio 2012 di RE 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 30 luglio 2012 alla controparte):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}