300.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Avendo l’attrice dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 13 luglio 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: