1-3 CPC-TI). Così il primo giudice ha la facoltà segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione della controparte (art. 185 cpv. 2 e 3 CPC-TI). La parte tenuta alla produzione dei documenti potrà segnalare al giudice quali documenti o quale parte degli stessi meritino particolare tutela, indicandone pure i motivi, affinché possano essere adottate le misure del caso. La decisione in merito ai provvedimenti necessari e adeguati spetta al primo giudice e non è di competenza dell’autorità di reclamo. Su questo punto il reclamo è quindi respinto. 3.