È pur vero che se venissero rivelati elementi che riguardano unicamente gli affari della società convenuta – segnatamente segreti organizzativi, produttivi o commerciali – senza però riguardare questioni oggetto di causa, ciò potrebbe ledere i suoi legittimi interessi e causarle un danno, ragione per cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari è però sufficiente che il Pretore adotti le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i bisogni della causa (art. 202 cpv. 1-3 CPC-TI).