Non è quindi corretto sostenere che l’ordinanza sfugge al controllo dell’autorità superiore. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che le parti dovrebbero formalmente impugnare qualsiasi decisione pretorile – anche quando il pregiudizio non è manifestamente dato – per il solo timore di non poter più sollevare contestazioni in sede di appello, ciò che non può essere lo scopo del rimedio giuridico del reclamo. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame su questo punto dev’essere dichiarato inammissibile.