2.4 Nel caso in rassegna la reclamante adduce innanzitutto che vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile “già per il solo fatto che vi è un inconveniente irreparabile di natura giuridica laddove vi è l’impossibilità di impugnare l’ordinanza con la decisione finale, rendendone così impossibile il controllo da parte delle autorità superiori”. Quanto superficialmente adombrato dalla reclamante – non avendo essa specificato in cosa consisterebbe concretamente il danno – non costituisce un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. In primo luogo l’affermazione è troppo generica ed imprecisa.