Con osservazioni 17 agosto 2012 l’attrice ha domandato che il reclamo sia considerato inammissibile, non essendo dato un rischio di danno difficilmente riparabile. Nel merito ha postulato la reiezione del gravame, osservando che è stata proprio la convenuta a chiedere l’edizione dell’incarto dal Ministero pubblico, ragione per cui la documentazione chiesta in edizione dovrebbe già essere agli atti. considerato in diritto: 1. L’ordinanza 28 giugno 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.