Con reclamo 13 luglio 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare l’ordinanza pretorile. Rimprovera al primo giudice di aver capovolto l’onere probatorio ponendolo ingiustamente a suo carico. Ribadisce che la denuncia penale di cui al doc. 8 faceva già riferimento ai documenti chiesti ora in edizione, ragione per cui l’attrice avrebbe potuto e dovuto domandarne l’assunzione in sede di udienza preliminare. Ritiene infine palesemente indagatorio ed inammissibile chiedere l’edizione di tutta la corrispondenza intercorsa tra di lei e S__________, senza specificarne la categoria o il complesso.