D. Con ordinanza 28 giugno 2012 il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione suppletoria di prove di parte attrice e ha assegnato un termine di 15 giorni alla convenuta per produrre la documentazione richiesta in edizione. Egli ha motivato la propria decisione ritenendo che – pur senza esaminare la rilevanza della documentazione richiesta – la domanda di assunzione suppletoria di prova poteva essere ammessa, non essendo provato che l’attrice avesse effettivamente già potuto essere in precedenza a conoscenza della documentazione. E. Con reclamo 13 luglio 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare l’ordinanza pretorile.